Personalmente avevo qualche dubbio sul perimetro delle controllate pubbliche che rientrano sotto la norma. Innanzitutto il Dipartimento definisce che si tratta di pubbliche amministrazioni (di cui al l’art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Testo Unico sul pubblico impiego): “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associa zioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
E cosa si intende per controllate dalla pubblica amministrazione? Si tratta delle società di capitali (i.e. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) in cui le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 2359, commi primo e secondo, c.c.:
i) dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (c.d. “controllo di diritto”, ex art. 2359, comma 1, n. 1 , c.c., che sussiste quando un soggetto detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società);
ii) dispongono di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di una società (c.d. “controllo di fatto” , ex art. 2359, comma 1, n. 2, c.c., che sussiste quando un socio, pur privo della maggioranza dei voti in assemblea, è comunque in grado di far prevalere la propria volontà all’interno dell’assemblea stessa con un certo grado di stabilità – v. anche la comunicazione CONSOB 13/11/2003, n. DEM/30741833 http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2003/c3074183.htm?hkeywords=3074183&docid=2&page=0&hits=3);
iii) esercitano un’influenza dominante in virtù di parti colari vincoli contrattuali (c.d. “controllo contrattuale”, ex art. 2359, comma 1, n. 3, c.c.).
Perché vi ho tediato con questi dettagli? Perché sembra che le maggiori violazioni vengano proprio dalle controllate pubbliche e magari sapendo qual è il perimetro di applicazione potete più agevolmente avere una funzione di controllo a livello locale. Perché se ci sono violazioni basta semplicemente segnalarlo. Se è vero, infatti, che l’obbligo di segnalazione è in capo agli organi di amministrazione e di controllo delle società, è anche vero che questo spesso non avviene. Allora è previsto che “chiunque abbia interesse può segnalare sempre alla casella di posta elettronica certificata (segreteria.interventipariop@pec.governo.it) la carenza di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali delle società ricadenti nell’ambito di applicazione del DPR 251/2012”.