Forza Italia dice no alle quoterosa nell’Italicum. ma esiste davvero un problema di incostituzionalità?

L'inizio dei lavori alla Camera per il dibattito sull'Italicum è stato rimandato più volte in mattinata e slitta dopo le 14. Il nodo da risolvere, a quanto pare, è quello delle cosiddette quote rosa. Vale a dire i tre emendamenti firmati da 90 deputate fra maggioranza e opposizione (escluso il Movimento 5 stelle). La mediazione fra le parti sembrava possibile fino alle dichiarazioni di poco fa di Francesco Paolo Sisto, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e esponente di Forza Italia. "Forza Italia dice no alle quote rosa perché sarebbero una norma con problemi di incostituzionalità evidenti" ha dichiarato il relatore alla riforma del sistema di voto, parlando delle misure sulle quote di genere.

 

Il problema della costituzionalità era stato posto anche nel caso della proposta di quote di genere nei consigli di amministrazione. In quel caso l'ostacolo era stato superato rendendo la norma transitoria, vale a dire l'obbligo delle quote non è a tempo indeterminato ma è da rispettare solo per tre mandati. Circa 9-10 anni, arco temporale ritenuto sufficiente, da studi sociali, perché il cambiamento culturale abbia efficacia.

In materia di legge elettorale il precedente della sentenza della Corte Costituzionale n.422 del 1995 pone un problema concreto da risolvere. In quel caso erano state bocciate  tutte le disposizioni normative che avevano introdotto le quote per le elezioni nazionali, regionali e locali, sulla base dell'assunto che in campo lettorale, il principio di uguaglianza doveva essere inteso rigorosamente formale. Secondo il ragionamento della Corte, gli articoli 3 e 51 della Costituzione imporrebbero un parità astratta: i diritti di elettorato passivo sono rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali ed è esclusa qualsiasi differenziazione in base al sesso, sia che essa riguardi l’eleggibilità (quote di risultato, quali erano previste dalla legge elettorale nazionale) sia che riguardi la candidabilità (quote di lista, quali quelle previste dalla legge sulle elezioni amministrative).

Da allora, però, il quadro costituzionale è cambiato, ha osservato Chiara Martuscello (dal 2004 lavora al Servizio studi della Camera dei deputati, dove è stata responsabile dei Dipartimenti Lavoro e Bilancio e politica economica. Attualmente è responsabile del Dipartimento Giustizia). Le riforme costituzionali del 2001 hanno riaffermato con forza il principio della parità di accesso alle cariche elettive in ambito regionale. L’articolo 117, settimo comma (introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001), prevede che “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.” Analogo principio è stato introdotto negli statuti delle regioni ad automonia differenziata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001.

La modifica più rilevante, sottolinea Martuscello, è senz’altro quella dell’articolo 51, primo comma, Cost. secondo cui tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Con la legge costituzionale n. 1 del 2003 è stato inserito un secondo periodo, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne.

 Si deve inoltre tener conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Carta di Nizza, che dopo il trattato di Lisbona ha assunto ormai valore vincolante per il nostro ordinamento. L’articolo 23 della Carta, inserito nel Capo III relativo all’uguaglianza, è molto chiaro: «La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.» L’articolo 23 accoglie dunque un’idea di uguaglianza intesa in senso sostanziale, una parità effettiva, per raggiungere la quale sono pienamente ammissibili misure che prevedono vantaggi di un genere rispetto ad un altro, purché si tratti naturalmente del genere svantaggiato.

Senza contare poi che la Corte Costituzionale ha dichiarato che non si pone un problema di leggitimità nel caso della doppia preferenza di diverso genere, introdotta per la prima volta nelle regionali in Campania.In quel caso la Corte si pronunciò così: "il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell’effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell’art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale".  Si apre così la via a una parità non più solo formale ma sostanziale. Possibile che non si trovi una formulazione che possa tener conto delle sentenze della Corte Costituzionale e allo stesso tempo vada incontro alle richieste di una democrazia paritaria?

  • Spartacus |

    Quote rosa?
    Francamente sarei più interessato a un dibattito che riguardasse la distribuzione per ceti e classi sociali degli eletti nelle istituzioni politiche, piuttosto che la semplice distribuzione per sesso.
    Il 50% di donne va bene, purché tra loro (come tra i loro colleghi maschi) siano adeguatamente rappresentate operaie, impiegate, artigiane, casalinghe, disoccupate, ovvero la cosiddetta gente comune.
    Un’altra ondata di eletti nelle categorie degli imprenditori, avvocati, magistrati, giornalisti, campioni dello sport, artisti e professionisti di varia natura, ancorché donne, non cambierebbe neppure di una virgola la situazione comatosa della asfittica democrazia italiana.
    Saluti,
    Spartacus

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